N.B.:
In applicazione delle Delibera della G.C. n. 71 del 23 maggio 2017 (dissesto finanziario), tutti i certificati anagrafici, di stato civile ed anche la carta di identità, sono soggetti all’ulteriore tributo di euro 1,00 quale rimborso stampati.
Dal 01 Gennaio 2012 per effetto della Legge 183 del 12/11/2011 (Legge di Stabilità 2012, art. 15) le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, fatti e qualità personali sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.
Ciò significa che molte Esenzioni della TABELLA B del DPR 642/72 non sono più richiamabili per ottenere il rilascio del certificato in esenzione ed è pertanto consigliabile che l'istanza sia posta in termini giuridici validi.